Cyberbullismo, la legge spiegata in pochi passi

29 Agosto 2018 Vincenzo Abbate

Cyberbullismo, la legge spiegata in pochi passi

Cyberbullismo, è la legge 71 promulgata da circa un anno contenente le “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, entrata in vigore lo scorso 18 giugno.Abbiamo pensato di riportare qui di seguito alcuni punti (per la precisione 7) che possono essere utili per meglio comprendere in cosa consista questa legge, che si pone l’obiettivo di contrastare un fenomeno in particolare con azioni a carattere preventivo e di educazione dei minori coinvolti, «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti», per non lasciare nessuno solo o indietro.

Le parole sono importanti Cominciamo con il dare importanza alle parole: «Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

Segnalazione «Ciascun minore con più di 14 anni, genitore o chi esercita la responsabilità sul minore, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore vittima di cyberbullismo».

Rimozione «Qualora entro le ventiquattro ore successive la segnalazione non vi sia stata alcuna comunicazione da parte del responsabile ed entro le quarantotto ore non abbia provveduto o non sia possibile individuare il gestore del sito internet o del social, l’interessato può fare istanza al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro quarantotto ore alla rimozione».

Ammonimento «Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale».

Educazione «Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari».

Tavolo interministeriale «Il tavolo ha il compito di redigere un piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, nonché quello di realizzare un sistema di raccolta dei dati per monitorare l’evoluzione dei fenomeni, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e le altre forze di polizia».

Polizia postale «Nell’ambito di ciascun programma operativo nazionale sono stanziate idonee risorse alla formazione del personale specializzato alla tutela dei minori sul web».

fonte: https://www.sprintesport.it/sp/zlider-blogger/cyberbullismo-legge-pochi-passi/

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